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Bonus facciate: chi può beneficiarne e per quali interventi

2020-01-03 10:01

Redazione

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Bonus facciate: chi può beneficiarne e per quali interventi

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Carissimi, da quest’anno parte il bonus facciate, ma solo per gli edifici ubicati nei centri storici e nelle zone totalmente o parzialmente edificate. Un emendamento al disegno di legge di Bilancio, approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, ridisegna l’ambito operativo della detrazione fiscale rispetto alla versione originaria dello sconto presentata dal Governo. La detrazione sarà pari al 90% delle spese documentate sostenute per gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Chi può usufruire dell’agevolazione?Con il passaggio alla Commissione Bilancio del Senato del disegno di legge di Bilancio è stata riscritta l’intera disciplina del Bonus facciate, che sarà operativo dal 1° gennaio 2020.La nuova formulazione, oltre a precisare l’ambito di applicazione della detrazione fiscale, armonizza lo sconto alle regole in tema di efficienza energetica.

Ambito di applicazione

Una prima novità che arriva con la nuova versione della disposizione riguarda la definizione degli interventi ammissibili.Viene infatti specificato che il bonus sarà fruibile per gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.Saranno ammessi al beneficio solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.La disposizione approvata prevede inoltre che la detrazione spetterà solo per gli interventi sugli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M n. 1444/1968. Lo sconto, pertanto, sarà applicabile solo agli edifici ubicati nel centro storico (zone A) e nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate (zona B). Rimangono quindi esclusi gli edifici esistenti delle sole zone C (di espansione).

Efficienza energetica

L’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato fissa dei paletti nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna ma comportino anche risparmio energetico.In particolare, interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio dovranno soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010.In tali ipotesi, è espressamente previsto che, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicheranno i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013: occorrerà quindi trasmettere per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati che accedono alla detrazione.

Caratteristiche bonus

Come nella formulazione presentata dal Governo, anche nella versione uscita dalla Commissione la detrazione sarà pari al 90% delle spese sostenute. Non è previsto nessun limite di spesa.La detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.Viene espressamente previsto che al bonus saranno applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, n. 41/1998, con il quale è stato adottato il regolamento recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazione IRPEF (di cui all’articolo16-bis del TUIR) per le spese di ristrutturazione edilizia. Tale rinvio consente di definire i destinatari del nuovo sconto e gli obblighi per la sua fruizione.

Ambito soggettivo e obblighi

Ai sensi del suddetto decreto n. 41/1998, il bonus facciate quindi spetterà ai contribuenti soggetti all’IRPEF che sostengono le spese.In analogia con quanto previsto per la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, l’agevolazione dovrebbe spettare non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.Dovrebbero inoltre avere diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;- il componente dell’unione civile;- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.Inoltre, sempre secondo quanto indicato nel predetto regolamento, il pagamento delle spese detraibili dovrà essere disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti:- la causale del versamento;- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;- il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.Ed ancora, sulla base di quanto prescritto al comma 1, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a:- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;- comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.


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