Continua la nostra analisi del provvedimento di Ecobonus 110 pc contenuto negli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio come Decreto Legge n. 34. Con i sistema Q&A, ovvero Domande & Risposte abbiamo dissezionato l’art. 119 (clicca qui), un’opera che continua in questa seconda parte. Nella terza parte di prossima pubblicazione tratteremo i temi della cessione del credito e dello sconto in fattura.
Ecobonus 110 % Seconda Parte.
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Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
13-Qual è il ruolo del termotecnico nei lavori da ecobonus 110 %?
Avrà un ruolo fondamentale. Egli è il tecnico che deve analizzare la situazione dell’edificio precedente all’intervento, suggerire gli interventi più opportuni, il rispetto dei requisiti tecnico normativi di legge del progetto e dell’intervento, e la situazione post intervento e redigere la “dichiarazione asseverata”. In essa dovrà asseverare la congruità delle spese sostenute. A tal fine si attende anche un decreto ad hoc del Ministero dello Sviluppo economico.
14-Quali altre condizioni sono necessarie per l’ecobonus 110 %?
Se il contribuente esercita l’opzione di cessione del credito o di sconto sul corrispettivo prevista dall’art. 121, egli deve ottenere il visto di conformità da parte di un dottore commercialista o di un CAF che attesta la sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione di imposta. Lo prevede l’art. 119, comma 11.
15-Quali sono i massimali di spesa ammissibili per gli interventi complessivi?
Cappotto in condominio e in casa unifamiliare: 60 mila € per unità immobiliare
Impianto in condominio e in casa unifamiliare: 30 mila € per unità immobiliare
16-Quali sono gli interventi ‘secondari’, se inseriti all’interno dell’intervento complessivo” possono essere agevolati con la detrazione dell’ecobonus 110 %?
L’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari sono compresi se l’intervento è eseguito congiuntamente a quello complessivo che consente l’ottenimento dell’ecobonus.
I serramenti possono contribuire al raggiungimento del salto di due classi energetiche che dà diritto all’ecobonus 110%.
17-Qual è la spesa massima ammissibile per infissi e schermature?
Il limite massimo di detrazione per gli infissi e le schermature è di 60.000 euro per ciascun intervento.
18-Quale è la ripartizione nel tempo della spesa degli infissi e delle schermature inseriti nell’intervento complessivo?
Sia nel caso di utilizzo diretto della detrazione che nel caso di cessione del credito di imposta, il periodo di detrazione è di 10 anni. Su quest’ultimo punto vi sono dubbi interpretativi che dovrebbero venir chiariti dall’Agenzia delle Entrate entro il 20 giugno 2020.
19-Quali sono i requisiti per i materiali da rispettare per l’ecobonus 110 %?
Non è previsto nulla di specifico salvo per i materiali isolanti per il cappotto termico che devono rispettare i CAM-Criteri ambientali minimi.
20-Premesso che i serramenti sono proprietà privata, nell’ambito di un intervento complessivo che dà diritto all’ecobonus 110 % potrà il proprietario del singolo appartamento sostituire in maniera autonoma i propri infissi e accedere all’ecobonus 110 %?
A nostro parere sì purché l’intervento sia eseguito congiuntamente all’intervento complessivo che dà diritto all’ecobonus 110%. Tuttavia per questo ed altri dettagli interpretativi, è il caso di attendere i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
21-Quali dovranno essere i valori di trasmittanza termica che gli infissi dovranno rispettare in questo caso?
I valori dovranno essere quelli attualmente previsti per l’ottenimento dell’ecobonus. Tuttavia il decreto richiama l’emanazione di apposito provvedimento, per altro già atteso da tempo, in cui potrebbero esserci delle novità in merito.
22-Nel caso di un’unità immobiliare, è possibile ottenere il salto di due classi energetiche installando un adeguato impianto per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore e nuovi serramenti ad alta efficienza energetica?
Solo un termotecnico che analizza l’edificio dal vivo può fornire una risposta corretta sull’ammissibilità e l’efficacia dell’intervento. V saranno casi in cui l’evidenza sarà immediata, sia in senso positivo che negativo. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, e viste le notevoli cifre in gioco, varrà la pena di commissionare un apposito studio in dettaglio, con tanto di assunzione di responsabilità.
(continua)