Ristrutturazione edilizia e riduzione del rischio sismico: le agevolazioni per gli acquirenti di immobili
Gli acquirenti delle unità immobiliari potranno fruire della detrazione dall’imposta in relazione a interventi di ristrutturazione edilizia con riduzione del rischio sismico le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 93 del 24 marzo 2020, con cui ha analizzato le procedure autorizzatorie.
Con la risposta a interpello n. 93 del 24 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e procedure autorizzatorie.
L'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, attualmente vigente, prevede che qualora gli interventi siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
In particolare la norma si riferisce espressamente agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e nel mutuare le regole applicative del sismabonus si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.
In particolare, la detrazione riguarda gli interventi edilizi eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.
Con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico ammessi al sismabonus, è stato ribadito che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo questa data.
Anche ai fini della detrazione in commento, l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultano avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.
A cura della Redazione