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Super ecobonus e sismabonus: a chi spettano le detrazioni fiscali al 110%

2020-05-19 11:54

Redazione

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Super ecobonus e sismabonus: a chi spettano le detrazioni fiscali al 110%

Super ecobonus e sismabonus: a chi spettano le detrazioni fiscali al 110%

Superbonus edilizi per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il decreto Rilancio ha definito il perimetro di utilizzo delle detrazioni fiscali al 110%. Si ha diritto al maxi ecobonus solo per interventi a carattere strutturale e solo se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. E se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori conseguano la classe energetica più alta. Il super sismabonus, invece, può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipuli una polizza a copertura di eventi calamitosi. Le due agevolazioni possono essere fruite direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.

Super ecobonus al 110% solo per interventi a carattere strutturale e se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. Solo se non possibile, è sufficiente il conseguimento di una classe energetica più alta.

Possibilità di cedere il sismabonus del 110% ad una società assicurativa con la quale si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Ammissione delle seconde case ma solo se in condominio.

Sono questi i principali aspetti chiariti per le maxi detrazioni edilizie, che arrivano con il decreto rilancio

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Super ecobonus del 110%: interventi ammissibili

Con riferimento al super ecobonus del 110%, la disposizione precisa quali sono gli interventi ammissibili alla maxi detrazione.

Danno diritto allo sconto del 110% non tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, ma solo alcune.

Si tratta in particolare di:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:

- a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o

- a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o

- a microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l’incentivo rinforzato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).

La realizzazione dei predetti interventi trainanti di cui alle lettere a), b) e c) permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche negli edifici per la ricarica delle auto di cui all’articolo 16-ter del D.L. 63/2013 (istituita dalla Legge di Bilancio 2019).

Super ecobonus: condizioni

Ai fini della fruizione dell’ecobonus maggiorato è necessario rispettare alcune precise condizioni.

Innanzitutto, gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Occorre inoltre che gli interventi rispettino determinati limiti che dovranno essere fissati da un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Si tratta di un aspetto alquanto critico: fino a quando non sarà varato tale decreto ministeriale, infatti, non sarà possibile progettare alcun intervento poiché non si ha nessun valore di riferimento.

Super sismabonus

Il decreto Rilancio aumenta al 110% anche la detrazione spettante per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici.

Ammissibili gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Il maxi sconto si può fruire sia nel caso di lavori in edifici singoli che in condominio e spetta anche per l’acquisto di case antisismiche (di cui all’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013).

Impianti fotovoltaici

La realizzazione di interventi trainanti che danno diritto al super ecobonus e gli interventi di miglioramento sismico permettono di aumentare al 110% la detrazione IRPEF di cui all’articolo 16-bis del TUIR per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

La detrazione, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare ai pannelli fotovoltaici.

Aspetti comuni

I due super bonus condividono alcune caratteristiche.

Innanzitutto, gli immobili ammissibili e la platea dei soggetti beneficiari.

In particolare, i due incentivi si applicano in relazione agli interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni.

Solo per il super ecobonus sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale (in pratica le seconde case se costituite da edifici unifamiliari).

Possono accedere alle maxi detrazioni anche gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Ammesse anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

I due superbonus hanno lo stesso periodo di validità: le maxi detrazioni al 110% sono fruibili per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Modalità di fruizione

Altro aspetto in comune delle due detrazioni riguarda le modalità di fruizione.

Le due agevolazioni, infatti, possono essere fruite direttamente o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.

Nel primo caso (fruizione diretta), è necessario pagare i lavori ottenendo così una detrazione del 110% della spesa sostenuta, che deve essere ripartita tra gli aventi diritto e recuperata in 5 quote annuali di pari importo.

In alternativa, il credito corrispondente alla detrazione del 110% può essere ceduto alle imprese esecutrici dei lavori o alle banche o ad altri intermediari finanziari.

Il super sisma bonus può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta cederlo a soggetti terzi, ma anche a banche e/o intermediari finanziari.


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