La Commissione Bilancio della Camera ha approvato una serie di modifiche agli articoli 119 e 121 del D.L. Rilancio.
Esaminiamo nel dettaglio tutti i cambiamenti che potrebbero essere apportati al Superbonus 110% con la legge di conversione del D.L. Rilancio.
Interventi trainanti
La prima modifica riguarda i limiti di spesa per i tre interventi trainanti definiti dal comma 1 dell’art.119, differenziandoli in funzione della tipologia di edificio.
Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (comma 1 lettera a), l’ammontare complessivo delle spese passa dai 60.000 € per ogni unità immobiliare (previsti dal D.L. Rilancio) a:
50.000 € per gli edifici unifamiliari
40.000 € per gli immobili comprendenti da 2 a 8 unità immobiliari
30.000 € per gli edifici con più di 8 unità immobiliari
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con caldaie a condensazione (almeno di classe A), pompe di calore, sistemi ibridi o microcogeneratori (comma 1 lettera b), l’ammontare complessivo delle spese passa dai 30.000 € per ogni unità immobiliare (previsti dal D.L. Rilancio) a:
20.000 € per ogni unità immobiliare negli edifici fino ad 8 unità
15.000 € per ogni unità immobiliare negli edifici con più di 8 unità
Restano invariati i massimali di spesa (30.000 €) per gli intervenenti su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria con pompe di calore, sistemi ibridi o microcogeneratori (comma 1 lettera c).
Inoltre, potrebbero esserci altre 2 importanti novità:
Gli interventi di coibentazione (comma 1 lettera a) e sostituzione di impianti (comma 1 lettera c) possono essere effettuati anche sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle cosiddette villette a schiera
Gli interventi sulle parti comuni di sostituzione di impianti (comma 1 lettera b) si applicano anche agli impianti a collettori solari e il massimale di spesa copre anche i lavori per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente, mediante sistemi fumari multipli o collettivi nuovi
Gli interventi di sostituzione di impianti su edifici unifamiliari (comma 1 lettera c) si applicano anche agli impianti a collettori solari e alle caldaie a biomasse con classe di qualità 5 stelle; queste ultime solo in sostituzione di caldaie a biomassa pre-esistenti.
Interventi accessori
Altra importante novità riguarda gli interventi “accessori” (art. 119 comma 2 D.L. Rilancio) – “interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito dalla L. 90/2013” – quali ad esempio la sostituzione degli infissi, schermature solari, ecc.
In particolare, in virtù del fatto che esistono situazioni in cui la presenza di vincoli (normativi o di regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali) impedisce di effettuare uno degli interventi trainanti (di cui al comma 1 del D.L. Rilancio), si è intervenuti sul decreto dando la possibilità di accedere alla detrazione del 110% a tali interventi “accessori”, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti del comma 1.
Ovviamente, la detrazione nella misura del 110% spetta sempre a condizione che venga rispettato il requisito del miglioramento della classe energetica dell’edificio (previsto dal comma 3 del D.L. Rilancio) con riferimento all’intero edificio (in caso di condominio o edificio unifamiliare), ovvero alle unità immobiliari site all’interno di un edificio plurifamiliare funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Viene inoltre specificato che il superbonus si applica anche agli interventi di demolizione e ricostruzione: pertanto potranno usufruire dell’aliquota maggiorata al 110% anche i beneficiari che decidono di optare per una differente soluzione progettuale, quale la ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... edilizia mediante demolizione e ricostruzione a patto, ovviamente, di rispettare i requisiti del raggiungimento di almeno 2 classi energetiche in più. A tal proposito va ricordato che per ristrutturazioneInterventi di ristrutturazioni importanti e riqualificazione (D.M. Requisiti Minimi 2015) Ristrutturazione importante di I Livello Intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio; Ristrutturazione importante di II Livello Intervento che interessa gli elementi e i... edilizia si intende (come chiarito più volte anche dall’Agenzia delle Entrate) la fedele ricostruzione in termini di volumetria dell’edificio: sono pertanto esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento che vanno intesi come interventi di “nuova costruzione”.
Beneficiari
Oltre ai beneficiari già previsti dall’art. 119 comma 9 del D.L. Rilancio, il Superbonus è esteso anche agli enti del terzo settore: organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Al comma 10, inoltre, viene precisato che le persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni possono beneficiare della detrazione al 110% limitatamente ad interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Linee guida Agenzia delle Entrate
A seguito delle modifiche apportate al D.L. Rilancio, viene specificato che i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (previsti dall’art. 119 comma 12) verranno emanate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Cessione del credito
Le modifiche riguardano anche l’art. 121 del D.L. Rilancio in tema di cessione del credito.
In primis viene precisato che il credito di imposta spettante al fornitore è pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario indipendentemente dal livello di sconto applicato. Inoltre lo sconto in fattura può essere applicato anche da più fornitori che abbiano concorso all’effettuazione degli interventi.
Al comma 1 lettera b) viene precisato che la trasformazione della detrazione in credito di imposta scatterà solo nel caso della sua cessione ad altri soggetti.
Si prevede l’inserimento di un nuovo comma (1-bis) al fine di stabilire la possibilità di optare per la cessione e lo sconto ad ogni stato di avanzamento lavori in relazione alla singola fattura emessa precisando che, anche in tali ipotesi, è possibile optare per lo sconto o la cessione in luogo della detrazione spettante. Inoltre si prevede che per gli interventi di cui all’articolo 119, nel caso di opzione per la cessione o per lo sconto, gli stati di avanzamento dei lavori rilevanti ai fini dell’applicazione della misura in questione non possono essere più di due per ciascun intervento e, in ogni caso, ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.