E’ in vigore il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico recante i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici: superbonus 110%, ecobonus e bonus facciate. Il decreto definisce, in particolare, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Gli interventi per essere ammessi alla detrazione necessitano dell’asseverazione di un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai requisiti richiesti.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 il decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico recante i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici: superbonus 110%, ecobonus e bonus facciate.
In particolare il decreto definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
Tipologia e caratteristiche degli interventi
Gli interventi ammessi al c.d. Ecobonus sono i seguenti:
- interventi di riqualificazione energetica globale su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti;
- interventi sull'involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti. Tali interventi possono riguardare:
1) le strutture opache verticali e/o le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra;
2) la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati;
3) la posa in opera di schermature solari che riguardino, in particolare, l'installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti;
4) le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
5) le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4, dell'Allegato 1 del Decreto Linee Guida APE;
6) i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore;
7) i medesimi interventi di cui ai punti 4 e 5, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori;
8) le strutture opache verticali delle facciate esterne influenti dal punto di vista energetico riguardanti il rifacimento dell'intonaco delle medesime facciate per oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968;
9) l'isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- interventi di installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
- interventi di installazione di collettori solari in sostituzione, anche parziale, delle funzioni di riscaldamento ambiente e produzione di acqua calda sanitaria assolte prima dell'intervento dall'impianto di climatizzazione invernale esistente;
- interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria. Tali interventi possono riguardare:
1) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione;
2) i medesimi interventi di cui al punto 1, con la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
3) i medesimi interventi di cui ai punti 1 e 2, eseguiti o su impianti di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
4) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;
5) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili;
6) la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore e caldaia a condensazione, realizzati e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;
7) la sostituzione funzionale, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe;
8) la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
9) l'installazione di scaldacqua a pompa di calore in sostituzione di un sistema di produzione di acqua calda quando avviene con lo stesso generatore di calore destinato alla climatizzazione invernale;
10) l'installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
11) la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5;
12) l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE;
13) installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation.
Limiti delle agevolazioni
Le detrazioni concesse per gli interventi sono applicate con le percentuali di detrazione, i valori di detrazione massima ammissibile o di spesa massima ammissibile riportati nell'allegato B al presente decreto. Fermi restando i limiti di cui all'allegato B, l'ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile è calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento secondo quanto riportato all'allegato A.
Asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni
Gli interventi per essere ammessi alla detrazione necessitano dell’asseverazione di un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai requisiti richiesti. Tale asseverazione comprende la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo.
Controlli
L’ente preposto ai controlli da effettuarsi anche a campione, è l’ENEA.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il 6 ottobre 2020.